Ieri sul tavolo del Governo è arrivato lo schema di Decreto-bis dedicato all’attuazione del PNRR, il secondo sull’argomento. Al suo interno, fra le numerose misure finalizzate alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, viene definito anche il nuovo programma Transizione 5.0 che si andrà ad aggiungere alle misure agevolative in tema di innovazione e sostegno per il Mezzogiorno. Approvate le misure a favore della transizione digitale ed energetica.
Sulla scia del modello Transizione 4.0 di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della Legge n. 178 del 2020, si prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello stato e alle stabili organizzazioni nel territorio di soggetti non residente (escluse le imprese in stato di liquidazione, soggette a procedure concorsuali o del Codice della crisi), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che nel biennio 2024-2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono anche una riduzione dei consumi energetici, sarà riconosciuto un credito d’imposta variabile in misura dei risultati di efficientamento energetico ottenuti.
Secondo il provvedimento approvato dal Governo la misura agevolativa, subordinata al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sarà riconosciuta su investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali, che abbiano le caratteristiche di cui agli allegati A e B annessi alla Legge n. 232 del 2016, interconnessione al sistema aziendale, a condizione che tali progetti di investimento consentano di ottenere una riduzione dei consumi emergenti della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento ovvero una riduzione dei consumi energetici dei processi direttamente interessati non inferiore al 5 per cento.
Il credito d’imposta sarà particolarmente generoso e verrà riconosciuto nella misura del:
35% per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
15% per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
5% per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Sono previste, inoltre, maggiorazioni dell’aliquota in ragione di migliori risultati di efficientamento energetico. Le aliquote sono rispettivamente maggiorate al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% (o al 10% per i processi direttamente interessati), ovvero al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% (o al 15% per i processi direttamente interessati).
Prevista una speciale misura per gli impianti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Qualora i progetti di innovazione siano di importo superiore a 40.000 euro saranno agevolabili gli impianti per la produzione e lo stoccaggio dell’energia, eccettuati quelli alimentati da biomasse. In particolare, per i moduli fotovoltaici più efficienti è previsto un credito d’imposta variabile nella misura del 120 o del 140 per cento del costo sostenuto.
Non sarà, tuttavia, un’agevolazione a fruizione automatica. Per accedere al contributo sarà necessario presentare un’apposita comunicazione al completamento dell’investimento. Il contributo, inoltre, sarà subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente rispetto alla pertinenza e congruità delle spese sostenute, all’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale, alla riduzione dei consumi energetici conseguibili e all’effettiva realizzazione degli investimenti. Inoltre, l’effettivo sostenimento delle spese dovrà risultare da una specifica certificazione rilasciata dal revisore dei conti in carica o, per le imprese non obbligate, dal revisore indipendente all’uopo incaricato.
Particolari, infine, le regole in tema di cumulabilità. Il credito d’imposta ivi descritto non sarà cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni finanziati con fondi europei e con il credito d’imposta per investimenti Transizione 4.0, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. In tutti gli altri casi il credito d’imposta sarà cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Tale misura, in ogni caso, non costituisce un aiuto di Stato.
Fonte: Fiscal Focus
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