La stretta per contrastare l’utilizzo fraudolento dei crediti di imposta decisa dal Governo con lo schema di D.L. varato lo scorso 26 marzo recante misure urgenti in tema di superbonus e materia fiscale colpisce anche i crediti di imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, L. 178/2020) e ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 1, commi da 200 a 202, L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto
periodo, 203-quinquies e 203-sexies del richiamato articolo 1 della L. 160/2019).
È prevista una comunicazione preventiva per l’utilizzo in modo similare a quanto stabilito per il bonus transizione 5.0 (articolo 38,D.L. 19/2024). Appare ragionevole ritenere che d’ora in avanti l’autorizzazione ex ante rispetto all’utilizzo in compensazione divenga la regola.
L’articolo 6 del provvedimento governativo sancisce che, per i crediti di imposta sopra richiamati, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge.
Tale comunicazione sarà successivamente aggiornata per dar conto del completamento
dell’investimento agevolato.
La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge.
I dati andranno comunicati utilizzando il modello previsto per l’invio al MIMIT dei dati relativi agli investimenti ammessi alle agevolazioni in parola, approvato con il D.M. 6 ottobre 2021; tuttavia, per le finalità della novità normativa, con apposito decreto direttoriale del citato Ministero, saranno apportate le necessarie modifiche al decreto richiamato, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.
Il monitoraggio è realizzato tramite una comunicazione mensile che il MIMIT deve inviare al MEF.
Infine, secondo la previsione dell’ultimo comma dell’articolo 6 dello schema di D.L. in commento, solo per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 191, quarto periodo, L. 160/2019.
In pratica, anche i crediti relativi al 2023 non ancora utilizzati non sono più liberamente compensabili: la fruizione diviene subordinata alla comunicazione.
Fonte: Fiscal Focus
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