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Stop all’utilizzo automatico per i crediti di imposta 4.0 e ricerca e sviluppo (anche quelli del 2023)

La stretta per contrastare l’utilizzo fraudolento dei crediti di imposta decisa dal Governo con lo schema di D.L. varato lo scorso 26 marzo recante misure urgenti in tema di superbonus e materia fiscale colpisce anche i crediti di imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, L. 178/2020) e ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 1, commi da 200 a 202, L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto

periodo, 203-quinquies e 203-sexies del richiamato articolo 1 della L. 160/2019).


È prevista una comunicazione preventiva per l’utilizzo in modo similare a quanto stabilito per il bonus transizione 5.0 (articolo 38,D.L. 19/2024). Appare ragionevole ritenere che d’ora in avanti l’autorizzazione ex ante rispetto all’utilizzo in compensazione divenga la regola.


L’articolo 6 del provvedimento governativo sancisce che, per i crediti di imposta sopra richiamati, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge.


Tale comunicazione sarà successivamente aggiornata per dar conto del completamento

dell’investimento agevolato.


La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge.


I dati andranno comunicati utilizzando il modello previsto per l’invio al MIMIT dei dati relativi agli investimenti ammessi alle agevolazioni in parola, approvato con il D.M. 6 ottobre 2021; tuttavia, per le finalità della novità normativa, con apposito decreto direttoriale del citato Ministero, saranno apportate le necessarie modifiche al decreto richiamato, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.


Il monitoraggio è realizzato tramite una comunicazione mensile che il MIMIT deve inviare al MEF.


Infine, secondo la previsione dell’ultimo comma dell’articolo 6 dello schema di D.L. in commento, solo per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 191, quarto periodo, L. 160/2019.


In pratica, anche i crediti relativi al 2023 non ancora utilizzati non sono più liberamente compensabili: la fruizione diviene subordinata alla comunicazione.


Fonte: Fiscal Focus




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