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Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici percepiti (nel periodo d'imposta precedente)

Entro il 30 giugno di ogni anno, la legge 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.


L’art 35 del “Decreto Crescita” ( D.L. n. 34/2019) ha ampliato la disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, (introdotta dalla L. 124/2017), estendendo l’obbligo di informativa sulle erogazioni pubbliche superiori a € 10.000 anche alle società di persone e alle micro imprese.


Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa); società di persone (Snc, Sas); ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario); società cooperative (incluse le cooperative sociali).


Sono esclusi i liberi professionisti

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa. Per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata, secondo la relazione di accompagnamento della norma sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa, ma si consiglia di procedere comunque alla pubblicazione anche sul proprio sito.


Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Mentre sono escluse dall’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.


Si ricorda che a partire dal 1/01/2020 l’inosservanza di questo obbligo di pubblicazione per trasparenza, comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Inoltre, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.




 
 
 

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