MASE. Conto Termico 3.0.
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- 3 dic 2025
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre il Decreto del 07/08/2025 che aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.
Le modalità e le tempistiche specificate in apposite regole applicative, saranno emanate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto.
Area Geografica: Italia.
Dotazione Finanziaria: € 900.000.000,00.
Scadenza: Bando di prossima pubblicazione.
TITOLO II
INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI
Beneficiari: Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Decreto le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario (ovvero gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6).
Spese finanziate: Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
TITOLO III
INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI
Beneficiari: Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Decreto le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario (ovvero gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6) e per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito residenziale (gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10).
Spese finanziate: Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanita ria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling , o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m 2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
e) sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
g) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
DISPOSIZIONI COMUNI
Agevolazione: l’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute.
Per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici, appartenenti a qualunque categoria catastale, l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante.
Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti, per una durata da 2 a 5 anni. Per i soggetti privati che accedono all’incentivo anche tramite una ESCO, l’erogazione dell’incentivo viene effettuata in un’unica rata, nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000.
TITOLO V
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE
Sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all’investimento.
Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fede l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), redatto prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.
I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.
Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento.
L’intensità degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile.
In caso di multi-intervento, l’intensità degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 30% dei costi ammissibili.
Le percentuali di intensità previste possono essere aumentate:
a. del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese;
b. del 15% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c. del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento.
Con riferimento agli interventi di cui all’art. 8 del presente decreto, l’intensità degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 45% dei costi ammissibili.
L’intensità di aiuto di cui al paragrafo precedente può essere aumentata di venti punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di dieci punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
La spesa degli incentivi erogati ai sensi del presente titolo non può superare il limite annuo di 150 milioni di euro complessivi e il limite di 30 milioni di euro per singola impresa e intervento.
Se interessato scrivi a richieste@contributoutile.itoppure chiama il numero verde gratuito 800.600.878.










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