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DECRETO "RILANCIO": vediamo in breve cosa offre alle imprese

Ieri (13.05.2020) è stato approvato dal Governo il cosiddetto Decreto Rilancio.

Vediamo alcuni dei punti, focalizzandoci su quelli che impattano maggiormente sulle imprese.


Credito d'imposta per attività di Ricerca & Sviluppo nel Mezzogiorno

Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è aumentata:


- dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese

- dal 12 al 35 per cento per le medie imprese,

- dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese


Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo.


Contributo a fondo perduto alle imprese

È disposta l’erogazione a fondo perduto di un contributo in favore dei titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva attiva al 31 marzo. Non spetta ai professionisti, anche senza Cassa ed ai lavoratori dello spettacolo, che hanno percepito il Bonus di 600 euro.

Ricavi e compensi non devono aver superato 5 milioni di euro nel 2019.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

I predetti importi si individuano con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti appena citati (riduzione fatturato/corrispettivi).

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

  • a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019;

  • b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila ma non a1milione di euro nel 2019;

  • c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1milione di euro e fino a 5milioni di euro nel 2019.

Limite minimo assicurato del contributo a mille euro per le persone fisiche, 2mila per i soggetti diversi. Il contributo è esentasse. Necessaria la richiesta all’Agenzia delle entrate anche tramite intermediario delegato al servizio Cassetto fiscale o ai servizi di fatturazione elettronica, entro 60gg dalla pubblicazione del Decreto del direttore Agenzia delle entrate, con il quale, tra le altre cose, verrà determinato il sistema di richiesta telematica.

Il contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle entrate con bonifico bancari o postale sul conto corrente intestato all’impresa/lavoratore autonomo richiedente. Rientrano anche gli Enti non commerciali che svolgono attività commerciale.


Stop alla rata dell’Irap

Non è dovuto il versamento del saldo Irap per il 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto 2020 (40% del dovuto).

La disposizione si applica alle imprese e lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro. Non interessa le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.


Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito d’imposta del 60% del canone di locazione mensile, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Se il contratto di locazione dell’immobile è compreso in altri contratti “complessi” (vedi affitto d’azienda comprensivo di immobili), il credito d’imposta spetta nella misura del 30% del canone complessivo.

Per le strutture “alberghiere”, il credito spetta a prescindere dal volume dei ricavi. Spetta anche agli Enti non commerciali per lo svolgimento delle attività istituzionali. Il credito spetta con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Se il locatario svolge un’attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il credito è utilizzabile in compensazione senza limiti soglia, nella Dichiarazione dei redditi 2020, successivamente al pagamento dei canoni di locazione per marzo, aprile e maggio. È esente da imposizione fiscale.

Può essere ceduto al locatore/concedente, a fronte di uno sconto sul canone di pari importo ma anche ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito. Non è cumulabile, per la mensilità di marzo, con il credito di imposta previsto per la locazione dei fabbricati catastalmente classificati in categoria C/1 “negozi e botteghe” (Art. 65, Dl 18/20). Soggetto a provvedimento attuativo del Direttore Agenzia delle entrate.


Modifiche all’articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore

Il credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, viene riconosciuto anche agli Enti non commerciali fino ad un massimo di 20mila euro


Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

L’Inail promuoverà interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al RI o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali per l’acquisto di:

  • a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

  • b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

  • c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

  • d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

  • e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L’importo massimo concedibile è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

Gli interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. È revocato il bando di finanziamento ISI INAIL 2019. L’attuazione di quanto sopra avverrà con Bando di Invitalia.


Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) ed agli Enti non commerciali, pari all’80 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80mila euro, sostenute nel 2020, per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi gli interventi edilizi per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. È cumulabile, nel limite della spesa sostenuta, con altre agevolazioni. È utilizzabile in 10 anni in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito.


Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (Iva, Inps, ecc.)

Proroga al 16 settembre (era il 30 giugno) del termine di ripresa dei versamenti già sospesi di aprile e maggio in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, lavoro autonomo ed Enti non commerciali, con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del 2019.

La proroga interessa i medesimi soggetti che però hanno subito una riduzione del 50% del fatturato e nel 2019 hanno avuto un volume di ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro. Interessa altresì i soggetti che hanno intrapreso una delle precedenti attività successivamente al 31 marzo 2019. Sono sospesi i versamenti:

  • a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;

  • b) Iva;

  • c) contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail.

In alternativa al versamento in unica soluzione si dispone il versamento in 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima ha scadenza il 16 settembre.

I soggetti che nel 2019 non hanno avuto ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e che hanno percepito ricavi e compensi tra il 17 marzo ed il 31 maggio, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, e che su opzione non hanno fatto assoggettare a ritenuta d’acconto gli stessi ricavi o compensi, dovranno versare le medesime ritenute alle stesse scadenze sopra riportate (era il 31 luglio).

La stessa scadenza (era il 31 maggio), modalità e competenze, si applica anche alle attività particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria (vedi agriturismo), per i termini relativi a:

  • a) versamenti delle ritenute alla fonte;

  • b) versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, i cui termini ordinari sono compresi dal 2 marzo al 30 aprile;

  • c) i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

Proroga al 16 settembre dei versamenti sospesi per il periodo 8/31 marzo, per i soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, relativi a:

  • a) ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale quali sostituti d’imposta;

  • b) IVA;

  • c) contributi previdenziali e assistenziali, e premi Inail.

Resta ferma la scadenza del 30 giugno per gli adempimenti


Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Credito d’imposta del 60% delle spese sostenute dalle persone fisiche esercenti arti e professioni, e dagli Enti non commerciali, fino all’importo massimo di 60mila euro, per:

  • a) sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

  • b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

  • c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

  • d) acquisto ed installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

  • e) acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, ovvero in compensazione con modello F24, fin dal giorno successivo a quello di riconoscimento e senza alcun limite. Il credito d’imposta è esentasse e potrà essere richiesto successivamente all’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente Decreto legge.


Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

Per l’anno in corso, in occasione del rimborso dei crediti fiscali, non si applica la compensazione tra il credito ed il debito iscritto a ruolo.


Esenzioni dall’Imu per il settore turistico

Sono esentati dalla prima rata IMU 2020 gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili destinati ad agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.




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