Contributi pubblici 2024: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 2025
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Tutto quello che imprese e associazioni devono sapere per adempiere correttamente
Le imprese e le associazioni che esercitano attività economiche sono tenute a rendere pubblici i contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni o da enti equiparati. L’obbligo è previsto dall’art. 125-bis della Legge n. 124/2017 e riguarda le erogazioni ottenute nel corso del precedente esercizio finanziario, quindi nel 2024.
Chi deve pubblicare e cosa
Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione:
le aziende che svolgono attività economiche ai sensi dell’art. 2195 del Codice Civile;
le imprese che adottano il bilancio abbreviato;
le microimprese e le società non tenute alla redazione della nota integrativa;
le organizzazioni non profit, gli enti del Terzo Settore, le fondazioni e le cooperative sociali, in particolare se attive nel supporto ai cittadini stranieri.
Vanno dichiarati tutti i contributi pubblici, sovvenzioni o aiuti economici, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, qualora l’importo complessivo percepito nel corso del 2024 sia pari o superiore a 10.000 euro.
Il limite è cumulativo: anche contributi di importo inferiore devono essere indicati se concorrono al superamento della soglia complessiva.
Come e dove pubblicare i dati
Le società che redigono il bilancio ordinario devono riportare tali informazioni nella nota integrativa. Se l’approvazione del bilancio avviene entro il termine prorogato (180 giorni), la pubblicazione può essere effettuata contestualmente.
Le imprese che non redigono la nota integrativa (ad es. microimprese o società di persone), devono invece pubblicare i dati sul proprio sito internet entro il 30 giugno 2025, rendendoli accessibili al pubblico. In mancanza di un sito aziendale, è possibile pubblicarli sul sito dell’associazione di categoria.
Per gli enti non imprenditoriali, è ammessa anche la pubblicazione tramite canali social, come ad esempio una pagina Facebook, secondo quanto chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2019.
Aiuti di Stato e Registro Nazionale
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, la pubblicazione effettuata dagli enti erogatori sul sito ufficiale nella sezione “Trasparenza” è valida anche per il beneficiario: non è quindi necessario ripubblicare tali dati, purché compaiano regolarmente nel registro.
Sanzioni previste
Il mancato adempimento all’obbligo di pubblicazione comporta:
una sanzione pecuniaria pari all’1% del valore del contributo ricevuto, con un minimo di € 2.000;
l’obbligo accessorio di pubblicazione dei dati omessi;
in caso di inadempienza protratta oltre 90 giorni dalla contestazione, la restituzione integrale dell’aiuto economico ricevuto.
Se hai domande scrivi a richieste@contributoutile.it oppure chiama il numero verde gratuito 800.600.878.

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