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Contributi pubblici 2024: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 2025


Tutto quello che imprese e associazioni devono sapere per adempiere correttamente


Le imprese e le associazioni che esercitano attività economiche sono tenute a rendere pubblici i contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni o da enti equiparati. L’obbligo è previsto dall’art. 125-bis della Legge n. 124/2017 e riguarda le erogazioni ottenute nel corso del precedente esercizio finanziario, quindi nel 2024.



Chi deve pubblicare e cosa


Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione:


  • le aziende che svolgono attività economiche ai sensi dell’art. 2195 del Codice Civile;

  • le imprese che adottano il bilancio abbreviato;

  • le microimprese e le società non tenute alla redazione della nota integrativa;

  • le organizzazioni non profit, gli enti del Terzo Settore, le fondazioni e le cooperative sociali, in particolare se attive nel supporto ai cittadini stranieri.


Vanno dichiarati tutti i contributi pubblici, sovvenzioni o aiuti economici, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, qualora l’importo complessivo percepito nel corso del 2024 sia pari o superiore a 10.000 euro.

Il limite è cumulativo: anche contributi di importo inferiore devono essere indicati se concorrono al superamento della soglia complessiva.



Come e dove pubblicare i dati


  • Le società che redigono il bilancio ordinario devono riportare tali informazioni nella nota integrativa. Se l’approvazione del bilancio avviene entro il termine prorogato (180 giorni), la pubblicazione può essere effettuata contestualmente.

  • Le imprese che non redigono la nota integrativa (ad es. microimprese o società di persone), devono invece pubblicare i dati sul proprio sito internet entro il 30 giugno 2025, rendendoli accessibili al pubblico. In mancanza di un sito aziendale, è possibile pubblicarli sul sito dell’associazione di categoria.

  • Per gli enti non imprenditoriali, è ammessa anche la pubblicazione tramite canali social, come ad esempio una pagina Facebook, secondo quanto chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2019.



Aiuti di Stato e Registro Nazionale


Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, la pubblicazione effettuata dagli enti erogatori sul sito ufficiale nella sezione “Trasparenza” è valida anche per il beneficiario: non è quindi necessario ripubblicare tali dati, purché compaiano regolarmente nel registro.



Sanzioni previste


Il mancato adempimento all’obbligo di pubblicazione comporta:

  • una sanzione pecuniaria pari all’1% del valore del contributo ricevuto, con un minimo di € 2.000;

  • l’obbligo accessorio di pubblicazione dei dati omessi;

  • in caso di inadempienza protratta oltre 90 giorni dalla contestazione, la restituzione integrale dell’aiuto economico ricevuto.



Se hai domande scrivi a richieste@contributoutile.it oppure chiama il numero verde gratuito 800.600.878.



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