MIMIT. Investimenti sostenibili 4.0
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Le agevolazioni disciplinate dal presente decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.
Area Geografica: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna
Dotazione Finanziaria: € 447.595.808,76
Scadenza: Bando di prossima apertura. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero
Beneficiari: Possono beneficiare le PMI, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese.
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le PMI che non abbiano adempiuto all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Spese finanziate: Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, sulla base delle finalità e l’ambito di applicazione definiti dall’articolo 2, i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo di tecnologie specifiche, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente.
Sono valorizzati, con punteggi aggiuntivi, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, i programmi volti:
a sostenere i processi di produzione rispettosi dell’ambiente e l’utilizzo efficiente delle risorse
alla promozione dell’efficienza energetica delle imprese, con il conseguimento di un risparmio energetico, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 5 (cinque) per cento rispetto ai consumi dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda
I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:
a) attività manifatturiere;
b) attività di servizi alle imprese.
In conformità con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento:
a) che prevedono attività nei settori individuati dall’articolo 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale) del Regolamento GBER;
b) relativi agli ambiti previsti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1058 del 2021, riportati nell’allegato n. 6. 5.
Non sono, altresì, ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
a) prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. L’ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
b) essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
c) essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate. La predetta unità produttiva deve trovarsi nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, nonché per i programmi rientranti nelle ulteriori fattispecie previste dal Decreto, che insistono su nuovi immobili che al momento della presentazione della domanda di agevolazione non risultano ancora nella disponibilità delle imprese;
d) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, comunque, al 70 (settanta) percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi.
e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
f) prevedere una durata non superiore a 18 (diciotto) mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui sopra, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
a) macchinari, impianti e attrezzature;
b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
d) acquisizione di certificazioni ambientali.
Non sono ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
f) per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili
g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente
h) imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto beneficiario;
i) inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma. La predetta esclusione non si applica in caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo in siti, comunque nella disponibilità dell’impresa e ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate, diversi dalle sedi in cui si svolge il processo produttivo,
j) correlate all’acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone;
k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA.
Agevolazione: Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 %, di cui il 35 % dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 % delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato (senza interessi).
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