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FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Creazione di Fondazione di Partecipazione ContributoUtile

Di cosa si tratta

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La Fondazione di Partecipazione misto pubblico-privato a diritto privato è un ente senza scopo di lucro, che risponde alla necessità di avere da una parte la gestione e il coordinamento tipici degli Enti pubblici, dall’altra l’efficienza e l’efficacia del privato.
 

Nasce a metà degli anni Novanta, grazie agli accordi stipulati dal notaio Enrico Bellezza e lo Stato italiano, come strumento per convogliare gli sforzi comuni del pubblico e del privato nella realizzazione di progetti condivisi, senza necessità di allocare sin dall’inizio ingenti patrimoni. L’istituto si inserisce nel più vasto genus delle 4 fondazioni classiche, disciplinate dal primo libro del Codice Civile e dalla letteratura del Tar del Lazio, del Tar della Toscana, della Corte dei conti e dell’Agenzia delle Entrate.

 

La Fondazione di Partecipazione usa le proprie risorse finanziarie per finalità educative, culturali, religiose, sociali o altre finalità di pubblicità, sia sostenendo persone ed Enti, sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi.

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Acquisisce personalità giuridica ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 361/2000 (rubricato come Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica): “salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture”.

GLI ELEMENTI TIPICI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE COSI' ELENCATI:

Partecipazione

â—¦ La Fondazione di Partecipazione si caratterizza per un particolare rapporto tra i fondatori e la Fondazione: il conferimento di beni al momento della costituzione da parte dei fondatori, non spezza, come avviene nella Fondazione tradizionale, il rapporto tra tali soggetti e l’Ente. I fondatori, infatti, continuano ad esercitare un controllo sulle sue attività, partecipando attivamente alla gestione del nuovo Ente, all’elaborazione delle strategie operative, alla composizione degli organi, in una logica di partecipazione.

Pluralità di fondatori

â—¦ La Fondazione di Partecipazione nasce, nella maggior parte dei casi, quale espressione della volontà comune di vari soggetti (pubblici e/o privati), i quali, condividendo un progetto, decidono di costituire la nuova persona giuridica. La partecipazione di più soggetti alla costituzione della Fondazione è solo apparentemente in contrasto con la tradizionale unilateralità dell’atto costitutivo; come ha osservato il Consiglio di Stato (parere 288/2000), infatti, nella Fondazione di Partecipazione si realizza una “unilateralità plurisoggettiva” che non contrasta con l’idea di Fondazione, in quanto la presenza di più volontà soggettive è finalizzata al perseguimento della medesima finalità immutabile. Per quanto manchi una disciplina specifica per questa tipologia di Ente, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ricondurre a pieno titolo l’istituto, nel genus della Fondazione tipica, assoggettandolo in toto alle relative norme.

Presenza di un patrimonio di destinazione a struttura aperta

â—¦ La Fondazione di Partecipazione si caratterizza per la possibilità che, all’iniziale atto di liberalità con cui i fondatori dotano il nuovo Ente, possano in seguito aggiungersi ulteriori conferimenti da parte di soggetti pubblici o privati che condividono le finalità della Fondazione stessa. Il fondo di dotazione inziale indisponibile è un capitale che viene vincolato e che non può essere utilizzato dalla fondazione per finalità diverse da quelle previste. Questo fondo serve da garanzia per i terzi creditori, assicurando loro che, in caso di problemi finanziari o debiti della fondazione, ci sarà una risorsa disponibile per soddisfare le loro richieste.

Finalità immutabile

â—¦ E’ una caratteristica che la Fondazione di Partecipazione eredita dal modello classico. L’immutabilità della finalità è elemento determinante per ricondurre la Fondazione di Partecipazione al genus Fondazione e fugare i dubbi circa un eventuale carattere associativo dell’istituto. In tale senso si è espresso il Consiglio di Stato, affermando che la partecipazione non trasforma la Fondazione di Partecipazione in Ente di tipo associativo (ma semplicemente in Ente partecipato), proprio perché la finalità rimane immutabile.

Assenza finalità di lucro

â—¦ La Fondazione di Partecipazione persegue finalità di interesse generale (o comunque di utilità sociale) e si caratterizza per l’assenza di finalità di lucro; ciò comporta il divieto di distribuzione di utili o rendite a favore dei soggetti partecipanti.

Finalità operativa

â—¦ La Fondazione di Partecipazione nasce per la gestione di progetti volti al raggiungimento di finalità di pubblica utilità. Vista la sua duttilità e l’assenza di una specifica disciplina, l’istituto si adatta all’applicazione nei più svariati campi (cultura, assistenza, ricerca scientifica, sanità, ambiente e, in generale, tutti i campi di utilità sociale, con menzione speciale nell’ambito del turismo).

Vantaggi

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Il riconoscimento giuridico conferisce alla Fondazione i seguenti vantaggi:

-  La Fondazione viene riconosciuta come Ente;

-  Consente alla Fondazione di beneficiarie di tutte le agevolazioni fiscali;

-  Gli amministratori vengono esentati dalla responsabilità diretta;

-  Cooperazione tra pubblico e privato: nella Fondazione possono confluire sia persone fisiche che giuridiche (pubbliche e private). È lo strumento più adatto per consentire a un Ente pubblico di                perseguire le finalità di pubblica utilità con l’apporto di privati;

-  Possibilità di estinzione dell’Ente: è possibile richiedere all’Ente che ha concesso il Riconoscimento Giuridico, tale caratteristica è funzionale alla progettualità, durata ed efficienza della struttura;

-  Autonomia dell’Ente: è un Ente autonomo, ma non svincolato dai soggetti che lo costituiscono; quindi, vive di vita propria indipendentemente dagli eventi che possono colpire i fondatori;

-   Regime fiscale: ha un regime fiscale agevolato per gli Enti non a scopo di lucro (es.: deducibilità delle erogazioni da parte dei donanti).

 

Contributo Utile, con le professionalità e competenze interne, offre un servizio di stesura di un apposito statuto per la costituzione della Fondazione di Partecipazione misto pubblico-privato a diritto privato.

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